LA DURA LEGGE DELLA SHARI'A

ISLAM: i diritti umani nel mondo islamico

Angela Lano e Lucia Avallone
Da una parte, l'Occidente con le sue regole laiche in difesa dei diritti della persona in quanto tale. Dall'altra, i paesi islamici con la legge coranica, a cui tutto viene subordinato. Due modi diversi e spesso antiteticii di vedere i diritti umani. "Essi sono astuti, ma Allah pure è astuto; anzi, il più astuto fra gli astuti".

Parlare di diritti umani nell'islam è questione complessa e problematica. Il rischio, infatti, è quello di essere accusati, da parte musulmana, di ingerenza e di visione prettamente occidentale nei confronti di un argomento viziato (a loro dire) da pregiudizi. Dal loro punto di vista, le società occidentali contemporanee, prevalentemente laiche, si farebbero portavoci e detentrici di una teoria universalmente valida dei diritti umani. Questa "presunzione" è respinta dalle voci ufficiali del mondo islamico: in primo luogo, perché tutte le leggi dell'esistenza umana sono ricondotte alla shari'a (e quindi non ne vengono riconosciute altre come valide); in secondo luogo, è per loro inaccettabile l'adozione di regole di natura laica. A ciò si aggiunga un'opinione negativa delle società islamiche nei confronti della storia occidentale, che spesso ha calpestato i più elementari diritti umani. Il Medioevo e il periodo coloniale rappresentano, infatti, due lunghi momenti di oscurantismo e barbarie. Anche i più recenti fatti internazionali sono letti alla luce di un'ingiusta considerazione dei diritti dei popoli; organismi come le Nazioni Unite stesse vengono accusati di parzialità e di asservimento a logiche di potere e profitto. Alla concezione occidentale dei diritti dell'uomo viene contrapposto l'islam con i suoi principi. Negli ultimi vent'anni, alcuni organismi islamici internazionali hanno formulato delle dichiarazioni sui diritti dell'uomo, in risposta alle pressioni occidentali, senza, tuttavia, cambiare nella sostanza i tradizionali contenuti di natura religiosa. Indubbiamente, l'elaborazione di una linea comune, a cui ogni stato islamico dovrebbe attenersi, in materia di salvaguardia delle libertà fondamentali della persona, dimostra un interesse ad approfondire questioni di difficile gestione per i governi di quei paesi, spesso accusati da organizzazioni internazionali, quali Amnesty International, di gravi violazioni.

SUPERIORITÀ DELLA SHARI'A

Proviamo a leggere alcuni articoli tratti dalla "Dichiarazione dei diritti dell'uomo" del Consiglio islamico d'Europa (Parigi, 1981), nel cui preambolo si fa riferimento al patto stipulato da Dio con l'uomo nella creazione, rinnovato poi mediante l'invio dei profeti. Su questo (e solo su questo) si basa l'intera concezione dei diritti umani. È chiaro dunque che ogni altra formulazione non religiosa non ha possibilità di sussistere. I sei capitoli che costituiscono la Dichiarazione vertono sulla visione islamica della vita, sulla crisi della civiltà moderna, sulla collaborazione tra gli stati musulmani, sulla liberazione delle terre dell'islam dagli occupanti, sull'unità della comunità islamica, ecc. Art. 1: La vita è sacra, eccetto che la shari'a consenta di toglierla. Art. 2: La libertà va garantita, ma va ristretta e limitata nei casi previsti dalla shari'a. Art. 4: Ogni individuo ha diritto ad essere processato in base alla shari'a e ad esigere che essa gli venga applicata con esclusione di altre leggi. Nessun musulmano ha l'obbligo di obbedire ad un ordine che sia contrario alla shari'a. Art. 12: Il diritto alla libertà di pensiero, fede e parola è garantito entro i limiti previsti dalla shari'a.

LA UMMA E LA PERSONA

Nel 1990 si è riunito al Cairo l'Oci (l'Organismo della conferenza islamica), che ha formulato una più recente dichiarazione dei diritti dell'uomo nell'islam, di cui citiamo alcuni articoli. Anche qui viene riaffermata la superiorità della umma rispetto a tutte le comunità umane, dove la prima viene eletta a portatrice universale di civiltà e di salvezza. Di conseguenza i diritti umani sono in totale accordo con la shari'a e ritenuti validi per tutta l'umanità: Art. 2: La vita è un dono di Dio e può essere tolta solo nei casi previsti dalla shari'a. Lo stesso dicasi delle mutilazioni corporee. Art. 10: L'islam è la religione "naturale" dell'uomo. Art. 19: Non esistono delitti, né pene se non quelle previste dalla shari'a. Art. 22: È garantita la libertà d'opinione eccetto nel caso di contrasto con la shari'a. Artt. 24-25: Tutti i diritti e le libertà della Dichiarazione sono subordinati alle disposizioni della shari'a. Come si può notare, è difficile trovare, nel dialogo tra interlocutori "ufficiali" un terreno d'incontro che sia neutro e al di fuori del "sacro". Altro discorso è, invece, quello portato avanti da intellettuali, scienziati, pensatori, umanisti e semplici cittadini musulmani, democratici e "laici". Gli elementi di contatto e di reciproca comprensione tra culture e tradizioni diverse sono molteplici ed il "diritto" in discussione è quello dell'essere umano in quanto tale, e non in quanto appartenente ad una determinata comunità religiosa; inoltre, la persona emerge come valore "sacro" a se stante e non come creatura sottoposta a voleri più alti e insindacabili, fermo restando il suo personale rapporto con la religione.

IL DIRITTO NEI PAESI ISLAMICI

Nelle costituzioni di alcuni stati arabi sono riportati articoli in cui viene garantita l a libertà di culto delle religioni presenti sul territorio nazionale: Egitto, Giordania, Tunisia, Algeria, Iraq, Sudan, Libano, Yemen democratico. In alcuni casi, si dichiara l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, senza distinzioni derivanti da sesso, origine, lingua, religione professata: Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Sudan, Bahrain, Tunisia, Algeria, Iraq, Qatar, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Yemen. Basano le proprie leggi sull'applicazione della shari'a: gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain, l'Arabia Saudita, il Sudan, la Siria, l'Oman, il Qatar, il Kuwait, la Libia, lo Yemen.

CRONOLOGIA

1776: i diritti dell'uomo sono menzionati nella Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti 1789: la Rivoluzione francese proclama i diritti dell'uomo 1948: le Nazioni Unite firmano la Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo 1979: Dichiarazione dei diritti e dei doveri fondamentali dell'uomo nell'islam, a cura dell'Organismo della conferenza islamica (Oci) 1980: Dichiarazione islamica universale, a cura del Consiglio islamico d'Europa, Londra 1981: Diritti dell'uomo nell'islam, a cura dell'Oci 1981: Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nell'islam, a cura del Consiglio islamico d'Europa, Unesco, Parigi 1985: Carta della Lega tunisina per la difesa dei diritti dell'uomo 1986: progetto di Carta dei diritti dell'uomo e del popolo nel mondo arabo, adottato al 16.mo Congresso dell'Unione degli avvocati arabi, Kuwait 1987 1988: Carta verde dei diritti dell'uomo della Jamahiriyya, Libia 1989: progetto di Dichiarazione dei diritti dell'uomo, Teheran 1990: Dichiarazione dei diritti dell'uomo nell'islam, a cura dell'Oci, Il Cairo 1990: Carta nazionale dei diritti dell'uomo, Marocco 1993: progetto della Carta araba dei diritti dell'uomo, a cura della Lega degli stati arabi, Il Cairo Dati forniti dal Centro di studi arabo-islamici "Federico Peirone", di Torino.

© Missioni Consolata 1998